

L’attività di riscossione dei tributi affidata dal Comune a una società privata “non è illegittima”. Lo dice la Corte costituzionale con una sentenza che salva Napoli Obiettivo Valore, la società di progetto creata da Municipia che si era aggiudicata la gara di riscossione del Comune. Al centro del contendere la mancanza per Nov del requisito di iscrizione all’albo dei riscossori. Era stata la Corte di giustizia tributaria di Napoli a sollevare il caso dopo una norma in parlamento che aveva consentito a Nov di operare. “Non è richiesta la duplicazione della iscrizione all’albo per la società di progetto”, il senso della sentenza della Consulta. “Il ricorso alla finanza di progetto – scrivono i giudici – come forma di affidamento della concessione richiede la perdurante presenza nella società di progetto del socio aggiudicatario della gara, in quanto iscritto all’albo, così da garantire all’ente concedente la idoneità professionale del soggetto, socio della società di progetto, al quale il servizio è stato affidato».
Ecco il comunicato della Corte costituzionale
«È stata dunque l’esigenza di applicare le disposizioni rilevanti a una fattispecie prima mai verificatasi a indurre l’intervento di interpretazione autentica, che quindi non solo è genuinamente tale, ma nemmeno sconta la distanza nel tempo indicata dal remittente». Così si legge nella sentenza numero 62, depositata oggi, con cui la Corte ha deciso le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 14-septies, del decreto-legge numero 202 del 2024, convertito, con modificazioni, nella legge numero 15 del 2025, di interpretazione autentica di due previsioni in materia di affidamento a terzi delle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e di iscrizione nell’albo dei soggetti privati abilitati a effettuarle. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, dubitando della effettiva portata interpretativa della disposizione, aveva sollevato le questioni ritenendola una norma innovativa e retroattiva lesiva di plurimi parametri costituzionali. La sentenza ha respinto tutte le censure precisando che in un contesto in cui «l’interpretazione delle disposizioni in materia di iscrizione all’albo si presentava in termini problematici con riferimento alle società di progetto, il legislatore ha dunque inteso chiarirne il significato con la disposizione censurata, individuandone uno corrispondente a quello già emerso nella, pur quantitativamente limitata, giurisprudenza». Ha quindi riconosciuto il genuino carattere di interpretazione autentica della disposizione censurata. La sentenza ha altresì escluso che «l’effetto di retroattività impropria, che si accompagna alla norma censurata, contrasti con i limiti generali al rispetto dei quali anche le norme autenticamente interpretative sono tenute».
Ciò in quanto «il significato dalla stessa fornito, che, in sostanza, non richiede alla società di progetto una “duplicazione” della iscrizione all’albo, non collide con il principio di ragionevolezza. Tale significato esprime, infatti, un’interpretazione di sistema in base alla quale il socio iscritto all’albo, che quindi detiene quei requisiti tecnici, di professionalità e di onorabilità che sono particolarmente importanti nell’attività in esame, deve mantenere la propria presenza nella società di progetto». In questo senso, la Corte ha sottolineato che, «anche nella peculiare materia dell’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, il ricorso alla finanza di progetto come forma di affidamento della concessione richiede la perdurante presenza nella società di progetto del socio aggiudicatario della gara, in quanto iscritto all’albo, così da garantire all’ente concedente la idoneità professionale del soggetto, socio della società di progetto, al quale il servizio è stato affidato». La sentenza ha altresì escluso la violazione dell’articolo 77 della Costituzione, rilevando che i contenuti della disposizione censurata, inclusa la previsione di interpretazione autentica, sono coerenti con le finalità del decreto-legge “milleproroghe” nella quale essa è stata inserita in sede di conversione in legge.


