“Violando il rapporto di esclusiva cui si erano contrattualmente impegnati e omettendo di comunicare lo svolgimento di attività extra moenia, inducevano in errore le amministrazioni di appartenenza circa la persistenza di un rapporto di lavoro totalizzante, così garantendosi la percezione della relativa indennità senza averne diritto”. Così, la Corte di Appello di Napoli, nelle motivazioni della sentenza con la quale ha condannato due medici coinvolti nell’indagine sui cosiddetti “furbetti del cartellino” all’ospedale Loreto Mare di Napoli che, in primo grado, si erano visti riconoscere la prescrizione dei reati contestati.
Per la Corte di Appello, infatti, il calcolo della data di prescrizione non ha tenuto conto di un periodo di sospensione delle udienze di 6 mesi e 26 giorni (dal 23 febbraio al 21 settembre 2018) proclamato dall’Organismo Congressuale Forense. E così i giudici li hanno condannati a un risarcimento complessivo all’Asl di oltre 160mila euro: i due imputati, che all’epoca dei fatti svolgevano ruoli dirigenziali, hanno 64 e 67 anni e quest’ultimo è risultato essere anche titolare di fatto di un noto centro diagnostico.
Secondo la Corte di Appello si sono procurati un “ingiusto profitto”, rispettivamente, per oltre 126mila euro e quasi 34mila euro, in quanto avevano l’obbligo di esercitare la libera professione solo in intramoenia. Invece, secondo gli inquirenti, si allontanavano dal luogo di lavoro, pur risultando presenti. Tra gli episodi contestati figurano allontanamenti per commissioni varie e partite di tennis. In un’occasione è stata documentata dagli investigatori un incontro con il titolare di un altro importante centro diagnostico della provincia.
Dopo avere incassato la sentenza di primo grado del tribunale di Napoli, emessa il 30 novembre 2022, la parte lesa, l’Asl Napoli 1 Centro, difesa dall’avvocato Gennaro De Falco, ha deciso di presentare appello.
La terza sezione penale della Corte di Appello di Napoli (presieduta dal giudice Loredana Di Girolamo) ha anche condannato i due imputati al pagamento delle spese di costituzione e di rappresentanza della parte civile (l’Asl) di entrambi i gradi di giudizio.