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Falso in bilancio e frode Original Marines, per il gup “il fatto non sussiste”

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Il giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Nola, Raffaele Muzzica, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere perché il fatto – falso in bilancio e frode – non sussiste nei confronti della società Original Marines, dei componenti del Cda – Antonio Di Vincenzo, Lorenzo Pera, Giovanni Di Fiandra, Elena Pera e Francesco Di Vincenzo – e dei componenti del Collegio sindacale, Eraldo Turi, Gianfranco De Rosa e Claudia Ferrante.

Il procedimento riguardava una serie di contestazioni relative, in particolare, ai bilanci societari degli esercizi 2018–2021 e ai rapporti economici con la rete di affiliati, da cui erano derivate ipotesi di reato quali false comunicazioni sociali, indebita percezione di finanziamenti pubblici garantiti dallo Stato, presunta attività finanziaria abusiva, contestazioni fiscali in materia di Iva e profili di responsabilità amministrativa.

Nelle motivazioni della sentenza, il giudice ha escluso la sussistenza di elementi idonei a sostenere il rinvio a giudizio, evidenziando come le contestazioni formulate attenessero prevalentemente a valutazioni tecnico-contabili opinabili e non a condotte fraudolente o falsificazioni materialmente rilevanti.

La decisione conclude una complessa vicenda giudiziaria originata da contestazioni risalenti a circa dieci anni fa e conferma, con motivazioni articolate, l’assenza di elementi idonei a sostenere l’impianto accusatorio. La sentenza sottolinea inoltre l’inadeguatezza di ricostruzioni fondate su valutazioni ex post, elaborate sulla base di dati non disponibili al momento dell’approvazione dei bilanci.

Di particolare rilievo anche il richiamo alla documentazione acquisita nel corso delle verifiche fiscali e societarie, dalle quali non sono emersi elementi tali da qualificare le operazioni contestate come fittizie o simulate. La sentenza valorizza inoltre l’attività di revisione svolta da PricewaterhouseCoopers, che non aveva formulato rilievi sulle poste oggetto di contestazione.

La decisione del gup fa esplicito riferimento e si pone in piena coerenza con quanto già statuito dal Tribunale del Riesame di Napoli, che nel gennaio 2026 aveva integralmente annullato il decreto di sequestro preventivo precedentemente disposto in relazione alle contestazioni sull’Iva, escludendo la natura fittizia o oggettivamente inesistente delle operazioni e riconoscendo la piena legittimità degli accordi transattivi intercorsi con la rete di vendita.

La pronuncia si inserisce in un quadro già ampiamente favorevole alla società: in sede civile, le richieste avanzate dagli ex affiliati erano state respinte; analogamente, i procedimenti avviati dinanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si erano conclusi senza sanzioni.

“Accogliamo con profonda soddisfazione una decisione che ristabilisce con chiarezza la verità dei fatti e conferma la correttezza del nostro operato”, dichiara l’azienda. “In questi mesi abbiamo continuato a lavorare con responsabilità, trasparenza e determinazione, tutelando il valore costruito in anni di lavoro insieme ai nostri collaboratori, affiliati e partner”.

Fonte: https://napoli.repubblica.it/cronaca/2026/06/24/news/falso_in_bilancio_e_frode_original_marines_per_il_gup_il_fatto_non_sussiste-425431453/?rss

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