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Notizie e informazioni sull’I.MU. (Imposta Municipale Propria) 2023

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Contenuto della Pagina

Si comunica ai signori contribuenti che, nelle more dell’approvazione della deliberazione Consiliare inerente le aliquote IMU 2023 e ai sensi della normativa vigente, il contribuente è tenuto al pagamento, entro il 16 giugno 2023, dell’imposta IMU 2023 dovuta in Acconto applicando le aliquote deliberate dall’Ente per l’anno di imposta precedente (2022).
Considerato che il Comune di Napoli non ha approvato, per gli anni 2022 e 2021, la deliberazione relativa alle aliquote di imposta, il pagamento dell’imposta IMU 2023 dovuta in Acconto va effettuato applicando le aliquote deliberate dall’Ente per l’anno di imposta 2020, di seguito elencate:

  1. Aliquote
  2. Variazioni 2023
  3. Valore imponibile
  4. Abitazioni principali e assimilate
  5. Comodati
  6. Pensionati residenti all’estero
  7. Esenzioni dal pagamento IMU 2023
  8. Importi minimi
  9. Versamenti
  10. Informazioni

ALIQUOTE

A)  Aliquota Abitazione Principale di categoria catastale A1, A8 o A9 e relative pertinenze: 6 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3912) Ai fini IMU per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiedono anagraficamente. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata in data 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 741, lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare. L’esenzione Imu per l’immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l’effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.
§ DETRAZIONE: oltre al beneficio dell’aliquota ridotta, per l’abitazione principale spetta una detrazione annuale di € 200,00 che va divisa per il numero di proprietari residenti nell’immobile e che va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione d’uso.
§ PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE: per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Pertanto, se il contribuente possiede pertinenze in numero superiore a quello di cui sopra, pagherà l’imposta calcolandola secondo l’aliquota del 10,6 per mille.
BAliquota altri immobili: 10,6 per mille (Codici
tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3914 per i terreni, 3916 per
le aree fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati)
Per gli
immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze (ad esclusione di
quelli di categoria catastale D), l’imposta va calcolata con l’aliquota del
10,6 per mille. Si fa presente che l’imposta dovuta per tali immobili è
riservata interamente al Comune. Per gli immobili locati con contratto conforme
all’Accordo per il Territorio del Comune di Napoli
sottoscritto, in data 7
novembre 2017, ai sensi dell’articolo 2 – comma 3 – della legge 9 dicembre 1998
n. 431, l’importo da pagare, ai
sensi della legge n. 160/2019, è pari al 75% dell’imposta dovuta
applicando l’aliquota del 10,6 per mille
. Il
riconoscimento della citata riduzione è subordinato alla presentazione, entro
il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta, di apposita
dichiarazione da compilarsi su modelli all’uopo predisposti e disponibili sul
sito internet del Comune di Napoli (https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/27144)
allegando alla stessa copia del contratto debitamente registrato e – per i
contratti stipulati senza l’assistenza delle Associazioni di categoria
sottoscriventi il citato Accordo o successivamente aderenti – dell’apposita
attestazione di conformità rilasciata da una della medesime Associazioni. La presentazione
dei citati modelli può essere effettuata a mezzo PEC alla casella: entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it,
ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al
Comune di Napoli / Servizio Gestione IMU e TASI / Corso A. Lucci 66 / 80142
Napoli.

C)   
Aliquota immobili di categoria catastale D: 10,6
per mille (quota Statale: 7,6 per mille; quota Comunale: 3 per mille) (Codici
tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3925 per la quota Statale,
3930 per la quota Comunale)
Per gli
immobili di categoria catastale D, va versata allo Stato l’importo dell’imposta
dovuta applicando l’aliquota del 7,6 per mille (articolo 1, comma 753, legge 27
dicembre 2019 n. 160). Il
contribuente, viceversa, verserà al Comune l’importo dell’imposta dovuta
applicando, l’aliquota del 3 per mille.  
D)   
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 1
per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3913)

VARIAZIONI 2023

La
dichiarazione di variazione IMU 2023 (il cui modello sarà disponibile sul sito
istituzionale dell’Ente), se dovuta, va presentata, entro il 30 giugno 2024, a
mezzo PEC alla casella: entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it,
ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al
Comune di Napoli / Servizio Gestione IMU e TASI / Corso A. Lucci 66 / 80142
Napoli.

VALORE IMPONIBILE

Si
ottiene incrementando la rendita catastale dell’immobile del 5% (del 25% se
trattasi di terreno agricolo), ed utilizzando i seguenti moltiplicatori: 

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; ·
  • 135 per i terreni agricoli. 

Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito dal valore di mercato dell’area al 1° gennaio 2023

IMMOBILI STORICI: per i fabbricati
di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo
n. 42/2004 il valore imponibile (calcolato come specificato sopra) è ridotto
del 50%;
IMMOBILI INAGIBILI: per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, il valore
imponibile è ridotto del 50%;
TERRENI AGRICOLI: a decorrere
dall’anno 2016 sono esenti dall’imposta i terreni agricoli individuati
dall’articolo 1 – comma 13 – della legge n. 208/2015.

ABITAZIONI PRINCIPALI E ASSIMILATE

Si rammenta, inoltre,
ai signori contribuenti che, ai sensi della citata legge n. 160/2019, l’IMU non si applica alle abitazioni
principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative
pertinenze
. L’IMU non si applica,
in quanto considerate adibite ad abitazione principale, anche alle seguenti
unità immobiliari:

  • all’abitazione posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • ad un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COMODATI

Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 1, comma
747, lettera c), della citata legge n. 160/2019, a decorrere dall’anno di imposta 2020, alle unità
immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le
utilizzano come abitazione principale
(a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una
sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nel Comune di Napoli), si applica l’aliquota ordinaria del 10,6 per mille, con riduzione della base imponibile del 50%. Il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato
possieda nel Comune di Napoli un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9. La riduzione in questione decorre dalla data di
registrazione del contratto di comodato. Il beneficio in questione, inoltre, si
estende, in caso di morte, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli
minori. Ai fini dell’applicazione delle citate disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU

PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO

Si fa presente, ancora,
che, ai sensi della legge 30 dicembre 2020 n. 178, alle unità immobiliari ad uso abitativo, non locata o data in
comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti
non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione
maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno
Stato di assicurazione diverso dall’Italia, si
applica l’aliquota ordinaria del 10,6
per mille
, con riduzione base imponibile
al 50%
. Ai fini dell’applicazione della citata disposizione, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU
. La presente riduzione
si applica ad una sola unità immobiliare.

ESENZIONI DAL PAGAMENTO IMU 2023

Si fa presente che non
è dovuta l’IMU 2023 relativa a:
·     
cosiddetti
“beni merce”: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. I soggetti che
usufruiscono della citata esenzione sono tenuti alla presentazione di apposita
dichiarazione IMU (art. 1, c. 751, L n. 160/2019);
·     
gli
immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata
denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli
614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia
stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto
passivo comunica al Comune di Napoli, secondo modalità telematiche stabilite
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in questione,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei
requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere
trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione (art. 1, c. 81, L. n.
197/2022).
La
presentazione dei citati modelli, da effettuarsi entro il 30 giugno 2024, può avvenire
a mezzo PEC alla casella: entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it,
ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al
Comune di Napoli / Servizio Gestione IMU e TASI / Corso A. Lucci 66 / 80142 Napoli.  

IMPORTI MINIMI

Il
contribuente non deve procedere al pagamento dell’imposta se l’importo da
versare è inferiore a € 12,00. Tale importo deve intendersi riferito
all’imposta complessivamente dovuta (Acconto e Saldo).

VERSAMENTI

Il
versamento dell’imposta va effettuato in due rate di cui la prima (Acconto) entro il 16 giugno 2023, per un importo corrispondente al 50%
dell’imposta dovuta applicando le Aliquote deliberate per il 2020 e confermate per
il 2021 e il 2022. La seconda rata, a Saldo,
deve essere versata dal 1° al 16
dicembre 2023
, applicando le aliquote deliberate per il 2023. Il
pagamento dell’imposta può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno
2023. In base a
quanto disposto dall’art. 1, c. 166, della legge 296/2006 il pagamento
dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se
la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto
importo. L’imposta
può essere versata utilizzando il modello
F24
ovvero il bollettino di conto corrente postale n. 1008857615. Si avvisano i signori
contribuenti che per effettuare il calcolo dell’imposta dovuta in Acconto
utilizzando il programma disponibile al seguente indirizzo https://www.riscotel.it/calcoloimu/
, dopo aver inserito nel campo “mesi
di possesso”
il numero dei mesi di possesso maturati nel primo semestre
dell’anno, nel campo “includi
nell’acconto”
bisogna selezionare la voce SI – tutto in acconto.  

INFORMAZIONI

Per ogni
ulteriore chiarimento ed informazione visitare il sito Internet www.comune.napoli.it – Area Tematica: Tributi
locali, oppure rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici (dal lunedì al
venerdì, orario 9–13): 081 7953 871 / 869 / 865.

IL DIRIGENTE
(Giuseppe STANCO)
  
Napoli,  25 maggio 2023 

Fonte: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/48314

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