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Legge elettorale, merce di scambio con l’Autonomia

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Gli schemi di pre-intesa sull’autonomia differenziata presentati da Piemonte, Veneto, Liguria e Lombardia sono arrivati all’esame del Parlamento. Le Camere potranno esprimere atti di indirizzo, ma il Governo non sarà obbligato a seguirli e potrà discostarsene motivando la propria scelta. Al di là della limitata efficacia di questi atti, e del parere della Conferenza unificata che si è già espressa favorevolmente il 2 aprile 2026, merita attenzione il voto contrario espresso da Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Sardegna, Puglia e Campania.

Anche l’Anci ha formulato una valutazione non favorevole, evidenziando numerose criticità nei testi. Criticità che sono emerse anche nelle audizioni parlamentari di questi giorni. Il problema principale riguarda la natura stessa degli schemi di pre-intesa. I testi appaiono infatti come vere e proprie “fotocopie”, prive di un’adeguata istruttoria. Questa impostazione entra in conflitto con la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale.

Essa ha infatti chiarito che le maggiori forme di autonomia possono essere riconosciute soltanto per rispondere a esigenze specifiche di una determinata Regione e a condizione che la differenziazione sia realmente in grado di soddisfarle. È possibile che le quattro Regioni abbiano esigenze simili e ritengano opportuno affrontarle con gli stessi strumenti. Tuttavia, proprio per rispettare quanto stabilito dalla Corte, queste esigenze dovrebbero essere dimostrate in modo rigoroso. Dai protocolli di sussidiarietà allegati agli schemi di pre-intesa, invece, non emerge alcuna prova concreta né delle particolari necessità che giustificherebbero la richiesta di autonomia, né della maggiore capacità delle Regioni rispetto allo Stato nell’esercizio delle funzioni che si intendono trasferire. Non si tratta di un aspetto marginale.

È il cuore stesso dell’autonomia differenziata. La differenziazione può essere concessa solo quando esistono ragioni specifiche e capacità adeguatamente documentate, senza arrecare danno alle altre Regioni o all’unità del sistema nazionale. Particolarmente significativa, sotto questo profilo, è stata l’audizione della Fondazione Gimbe del 10 giugno 2026. La Fondazione ha richiamato dati ufficiali che mostrano come le condizioni della sanità nelle quattro Regioni siano tutt’altro che uniformi. Ciò contrasta con l’impostazione degli schemi di intesa, che avanzano richieste sostanzialmente identiche sulla base di motivazioni molto generiche. Le differenze riguardano aspetti essenziali: la capacità di garantire i Livelli essenziali di assistenza (Lea), la mobilità sanitaria, il numero di cittadini che rinunciano alle cure e la disponibilità di personale sanitario. Trattare in modo uniforme realtà regionali profondamente diverse, attraverso richieste di differenziazione sostanzialmente identiche, rischierebbe di aggravare le diseguaglianze territoriali e di indebolire il carattere unitario del Servizio sanitario nazionale. I possibili effetti negativi non riguarderebbero soltanto i cittadini del Mezzogiorno, ma anche quelli del Nord che non possono permettersi il ricorso alla sanità privata, potenzialmente favorita da alcune scelte politiche rese possibili dalla maggiore autonomia. Occorre inoltre ricordare un punto fondamentale. Non spetta a chi è contrario all’autonomia differenziata dimostrare perché essa non debba essere concessa. Al contrario, sono coloro che la richiedono a dover dimostrare perché sia necessaria. Se dovessero essere approvate intese in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale, le Regioni contrarie potrebbero impugnare le relative leggi davanti alla Corte stessa, denunciandone l’illegittimità costituzionale.

In vista delle prossime elezioni, tuttavia, gli elettori farebbero bene a non dimenticare lo scambio politico ormai consumato tra l’autonomia differenziata voluta dalla Lega e la legge elettorale cara a Fratelli d’Italia.

Non è una vicenda che riguarda solo il Mezzogiorno. Riguarda anche i cittadini meno abbienti del Nord e chiunque abbia a cuore l’unità del Paese. Perché questioni che incidono direttamente sulla qualità della vita delle persone non possono diventare moneta di scambio tra partiti, terreno di convenienze elettorali o occasione per favorire determinati interessi economici.

Fonte: https://napoli.repubblica.it/cronaca/2026/06/21/news/legge_elettorale_merce_di_scambio_con_l_autonomia-425425205/?rss

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